A NATALE SI PUO’ FARE DI PIU’ PER NOI E PER VOI
Le donazioni sono deducibili o detraibili in dichiarazione dei redditi
dati per donare:
CASA ARCOBALENO
IBAN: IT 48 E 02008 01019 000103090976
Per ricevere ricevuta di donazione invia copia bonifico e dati fiscali (Nome, Cognome; sede legale o indirizzo di residenza, Codice fiscale e partita iva se in possesso) a:
LE VOSTRE DONAZIONI SARANNO DESTINATE NELLO SPECIFICO AD ATTIVITA’ DI:
- Somministrazione Test rapido hiv salivare
- Promozione diagnosi malattie sessualmente trasmissibili
- Assistenza domiciliare persone affette da hiv/aids
- Counselling e sportello popolazione LGBT
Normativa:
Chi può donare
A. Persone fisiche soggette all’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone
fisiche) e cioè lavoratori dipendenti e assimilati, imprenditori individuali,
soci di società di persone e capitali, ecc.
B. Persone giuridiche soggette all’IRES (Imposta sul reddito delle persone
giuridiche):
• Società per azioni4 donazioni • Società in accomandita per azioni
• Società a responsabilità limitata
• Società cooperative
• Società di mutua assicurazione
• Enti pubblici o privati diversi dalle società (persone giuridiche, associazione
non riconosciute, consorzi)
• Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non
residenti nel territorio dello Stato.
Chi può ricevere la donazione
1) Tutte le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), e
quindi:
• quelle che hanno chiesto ed ottenuto l’iscrizione all’Anagrafe delle
ONLUS (ONLUS di opzione)
• le Onlus di diritto e cioè: Organizzazioni di Volontariato (OdV)
iscritte al Registro Regionale che svolgono solo le attività commerciali
produttive marginali (D.M. 1995); Organizzazioni Non
Governative (ONG) riconosciute idonee dal Ministero degli Affari
Esteri e Cooperative Sociali
• le Onlus parziarie e cioè gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le
Associazioni di Promozione Sociale (APS) le cui finalità assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell’Interno (art.3, c 6, lett. E,
L.287/91)
2) le APS iscritte al Registro Nazionale e ai Registri locali
3) le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto la tutela,
la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico,
storico e paesaggistico. In questo caso è necessario che l’ente abbia
chiesto e ottenuto la personalità giuridica.
Cosa si può donare
Sono possibili donazioni:
• in denaro
• in natura: beni di proprietà, derrate alimentari, prodotti farmaceutici,
beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa, prestazioni
di lavoro di un dipendente.
Quanto si può dedurre/detrarre
Innanzitutto non bisogna confondere il termine “deduzione” con “detrazione”.
A questo proposito è necessario premettere che l’imposta che un
soggetto deve versare allo Stato viene calcolata applicando un’aliquota
(percentuale) al reddito. Pertanto per ridurre l’imposta è possibile ridurre
il reddito oppure l’imposta stessa. La deduzione consiste nella possibilità
di ridurre il reddito in relazione ad una particolare spesa, con conseguente
beneficio in termini di tassazione. La detrazione è un’agevolazione
consistente nella possibilità di sottrarre determinate somme dall’imposta.
In merito alle erogazioni liberali l’ordinamento italiano prevede alcune
agevolazioni fiscali riservate ai soggetti che le effettuano.
In particolare si fa riferimento agli artt. 15 e 100 del DPR 917/86 Testo
unico delle imposte sui redditi (TUIR) e all’art. 14 della L. 80/2005 (“Più
dai meno versi”).6 donazioni Le agevolazioni previste non sono cumulabili e sono alternative, cioè è lasciata facoltà al contribuente di scegliere quale disposizione applicare
e tale scelta deve rimanere ferma per tutto il periodo d’imposta.
Art. 15 Tuir – Persone fisiche
Il TUIR consente alle persone fisiche che effettuano delle erogazioni in favore di Onlus (OdV iscritte) o di APS iscritte al Registro Nazionale o ai Registri Regionali o Provinciali la possibilità di detrarre dall’imposta lorda calcolata il 24% della somma donata per un importo non
superiore a 7 2.065,83.
Art. 100 Tuir – Persone giuridiche
Il TUIR consente alle persone giuridiche che effettuano delle erogazioni in favore di Onlus (OdV iscritte) la possibilità di dedurre dal reddito di impresa dichiarato le somme donate per un ammontare non superiore a 7 2.065,83 o al 2% del reddito stesso.
Il TUIR consente alle persone giuridiche che effettuano delle erogazioni in favore di APS iscritte al Registro Nazionale o ai Registri Regionali o Provinciali la possibilità di dedurre dal reddito di impresa dichiarato le somme donate per un ammontare non superiore a 7
1.549,37 o al 2% del reddito stesso.
Art 14 l. 80/2005 – Persone fisiche e giuridiche
L’art. 14 della legge in esame consente ai soggetti (tanto persone fisiche quanto persone giuridiche) che effettuano delle erogazioni in favore di Onlus o di APS iscritte al Registro Nazionale la possibilità di dedurle dal proprio reddito nel limite massimo del 10% del reddito
complessivo e comunque fino ad un massimo di 7 70.000,00.
Il limite che si deve prendere è quindi il minore tra l’importo che risulta applicando la percentuale del 10% al reddito e 7 70.000,00.
Nel caso prospettano la disposizione della L. 80/05 consente un risparmio
di imposta di 7 60, rispetto alla diposizione di cui al TUIR
Per le persone fisiche che donano risulta sempre più conveniente applicare
quanto previsto dall’art. 14 L.80/2005.
Nel caso prospettato la nuova normativa consente un risparmio d’imposta di 7 11.000.
Per le persone giuridiche si può affermare che in caso di erogazioni liberali
conviene applicare la nuova norma per redditi compresi tra 7 20.658,38
e 7 3.500.000,00, mentre per redditi inferiori a 7 20.658,38 o superiori
a 7 3.500.000,00 risulta conveniente l’applicazione del TUIR.
Le donazioni in natura si riferiscono a beni di proprietà, beni alla cui
produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa, derrate alimentari,
prodotti farmaceutici, prestazioni di lavoro.
La disciplina delle donazioni in natura ricalca quella delle donazioni in
denaro. Ai fini della rilevazione dei limiti di deduzione o detrazione si
deve prendere in considerazione il valore normale del bene, inteso come
il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa
specie o similari in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio
di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni vengono
erogati. Ove non sia possibile desumere il valore del bene sulla base di
criteri oggettivi, gli eroganti potranno ricorrere alla stima di un perito.
Discipline particolari, però, regolano le donazioni in favore di Onlus di 9
derrate alimentari e di prodotti farmaceutici e di beni alla cui produzione
o scambio è diretta l’attività d’impresa.
Il TUIR dispone che una società che produce o scambia derrate alimentari
o prodotti farmaceutici, può, in alternativa all’eliminazione degli stessi
dal circuito commerciale, cederli gratuitamente alle Onlus senza che tali
cessioni costituiscano ricavi per la società stessa.
Per l’applicabilità di tale norma si richiede che questi beni non devono
essere più commercializzabili a causa, ad esempio, di difetti nel confezionamento,
nell’etichettatura, perché prossimi alla scadenza o per altri motivi che né diminuiscono o né azzerano il valore commerciale.
La legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008) ha disciplinato la cessione
gratuita ad Onlus di beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 26 marzo 2008 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito.
La cessione gratuita ad Onlus di beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (escluse derrate alimentari e prodotti farmaceutici), che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione
dal mercato o la distruzione, si considera erogazione liberale e, pertanto,
non costituisce ricavo se effettuata per un importo corrispondente al costo sostenuto per l’acquisto o la produzione, nel limite del 5% del reddito d’impresa dichiarato.
In entrambi i casi (cessione di derrate alimentari e prodotti farmaceutici
e cessione di beni non di lusso alla cui produzione o scambio è diretta
l’attività d’impresa), ai fini della deducibilità è necessario che siano rispettate
alcune condizioni previste dal comma 4 art.13 D. Lgs. 460/97 e
integrate dal testo della CM 26/E 26 marzo 2008 in relazione alla presunzione
della cessione ai fini IVA:
• (CEDENTE) comunicazione preventiva della cessione con raccomandata
A/R al competente ufficio delle entrate (almeno 5 giorni prima
della consegna con l’indicazione della data, luogo, ora dell’inizio del
trasporto, della destinazione finale e dell’ammontare dei beni. Se il
costo dei beni è inferiore a 7 5.164,57 la comunicazione può non
essere inviata);
• (BENEFICIARIO/CEDENTE) dichiarazione della Onlus (Odv iscritte),
da conservare da parte dell’impresa, che utilizzerà i beni ricevuti in
conformità alle finalità istituzionali;
• (CEDENTE) annotazione nei registri Iva o in apposito prospetto entro il10 donazioni
quindicesimo giorno del mese successivo della qualità e quantità dei
beni ceduti.
Dal punto di vista dell’applicazione dell’Iva, i beni ceduti si considerano
distrutti: questo significa che non sussiste l’obbligo di emissione della fattura
e, soprattutto, le cessioni non sono più considerate operazioni esenti
ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72.
Come donare
1. In caso di erogazioni di denaro il donante deve evitare donazioni in
contanti e preferire uno dei seguenti mezzi di pagamento, che consentono
di avere una “traccia” del pagamento eseguito:
• bonifico bancario e postale
• assegno circolare o assegno bancario non trasferibile
• carte prepagate
• versamento con bollettino postale